VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto  il  regolamento  generale   sui   servizi   dell'istruzione
elementare approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297; 
 
  Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto col Ministro Segretario di  Stato
per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al  secondo  comma,  lettera  b),  dell'art.  283  del  regolamento
generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n.  1297,  dopo  le
parole «e nelle  organizzazioni  femminili  riguardanti  l'istruzione
delle Piccole e Giovani italiane» sono aggiunte le seguenti: «e nelle
organizzazioni giovanili dipendenti dai Fasci femminili».