VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297; Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Al secondo comma, lettera b), dell'art. 283 del regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, dopo le parole «e nelle organizzazioni femminili riguardanti l'istruzione delle Piccole e Giovani italiane» sono aggiunte le seguenti: «e nelle organizzazioni giovanili dipendenti dai Fasci femminili».